09 luglio 2012

BCE - attuazione dell'obbligo a fornire i dati analitici per i crediti cartolarizzati
In seguito alla decisione presa nel dicembre 2010 dal Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea (BCE) di implementare il requisito informativo del Loan Level Performance Data (LLPD) per i titoli ABS, come parte del quadro previsto dall'Eurosistema per il collaterale posto a garanzia dei finanziamenti erogati, il lavoro preparatorio è stato concluso.
Il Consiglio Direttivo ha inoltre preso atto della creazione di un DataWarehouse europeo: l’archivio di dati per ciascun credito, che sarà utilizzato per la gestione del reporting a livello di singolo credito.
In questo contesto, l’obbligo di inviare il report loan-by-loan per i titoli ABS utilizzati come garanzia nelle operazioni di rifinanziamento con la BCE decorrerà dal:
- 1 dicembre 2012 per i titoli garantiti da mutui residenziali (RMBS);
- 1 gennaio 2013 per gli ABS con sottostante prestiti a piccole e medie imprese (SME), e per i titoli garantiti da mutui commerciali (CMBS);
- 1 gennaio 2014 per gli ABS con sottostante crediti al consumo, prestiti auto e leasing.
I report a livello di singolo credito devono essere forniti almeno su base trimestrale in conformità con i modelli disponibili sul sito Internet della BCE.
Il Consiglio Direttivo ha inoltre deciso i dettagli e le modalità per l’attuazione del processo come di seguito descritti.
Dettagli relativi al reporting loan by loan:
- per ogni classe di attivi è concesso un periodo transitorio di nove mesi, a decorrere dalla data sopra indicata, per completare gradualmente i dati incompleti relativi ai singoli crediti;
- per controllare il rispetto dei requisiti previsti nel modello di report loan by loan e per verificare il rispetto della tempistica, la coerenza e il livello di completezza dei dati, il repository dei dati controllerà automaticamente i titoli ABS a fronte dei quali viene inviato il report loan by loan e assegnerà un punteggio. Questo punteggio rifletterà rigorosamente i criteri previsti nelle disposizioni dell’Eurosistema che disciplinano le garanzie per le operazioni di rifinanziamento.
- per consentire un efficace reporting a livello di singolo credito, gli attivi sottostanti ai titoli ABS devono appartenere alla stessa tipologia, in modo che i dati loan by loan possano essere indicati tutti nello stesso report previsto per quella tipologia di crediti.
- i titoli ABS per i quali non si è in grado di rispettare i requisiti di reporting per singolo credito, perché sono costituiti da pool eterogenei di crediti e / o non sono conformi ai modelli previsti di reporting, rimarranno idonei come collaterale per le operazioni di rifinanziamento fino al 31 marzo 2014.
Questi requisiti saranno introdotti attraverso un emendamento alle direttiva della BCE, del 20 settembre 2011 sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell'Eurosistema (BCE / 2011/14)