11 dicembre 2014

Alluvione nelle province di Firenze, Lucca, Pisa, Pistoia e Prato dei giorni 19-20 settembre 2014
Conegliano, 11 dicembre 2014
Con delibera del Consiglio dei Ministri del 23 ottobre 2014 è stato dichiarato lo stato di emergenza per centottanta giorni in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi il 19 e 20 settembre 2014 che hanno colpito il territorio delle provincie di Firenze, Lucca, Pisa, Pistoia e Prato.
Con l'ordinanza n. 201 del 11 novembre 2014 del Capo Dipartimento della Protezione Civile (G.U. n. 267 del 17-11-2014) - recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nei giorni 19 e 20 settembre 2014 nel territorio delle province di Firenze, Lucca, Pisa, Pistoia e Prato" - all'art. 10 è disposta la possibilità di richiedere per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente la sospensione del pagamento delle rate dei mutui fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità dell'immobile, e comunque non oltre la data di cessazione dell’emergenza.
L’articolo 10 di tale Ordinanza prevede – per i mutuatari che abbiano residenza o sede legale e/o operativa in uno dei comuni individuati – il diritto di richiedere alle banche o agli intermediari finanziari la sospensione del pagamento delle rate per il periodo sopra specificato, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale.
La sospensione non comporta l’applicazione di alcuna commissione o spesa d’istruttoria. Restano a carico del Cliente gli interessi contrattuali pattuiti che matureranno durante il periodo di sospensione, calcolati al tasso d’interesse previsto dal contratto di mutuo. Si evidenzia che la sospensione comporta un allungamento della durata complessiva del mutuo e quindi un maggior importo degli interessi totali a carico del mutuatario.
I mutuatari hanno diritto di richiedere, entro e non oltre il 19 gennaio 2015, la sospensione delle rate dei mutui optando tra:
- sospensione dell’intera rata: nel periodo di sospensione maturano gli interessi contrattuali pattuiti, calcolati sul debito in quota capitale del mutuo riferito alla data di sospensione, interessi che saranno rimborsati dal Cliente, senza applicazione di ulteriori interessi, a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento, con pagamenti periodici che si aggiungeranno alle rate contrattuali con pari periodicità;
- sospensione della quota capitale: durante il periodo di sospensione sarà dovuto il regolare pagamento degli interessi, calcolati sul debito in quota capitale del mutuo riferito alla data di sospensione.
La richiesta deve essere anticipata via fax allo 02 3668 7102, utilizzando il modulo allegato, e spedita in originale a: Securitisation Services S.p.A. - Via Orefici 2 - 20123 Milano, in qualità di Servicer dell’operazione di cartolarizzazione in premessa.
Si informa inoltre che il soggetto titolare del mutuo è tenuto ad accompagnare la richiesta con autocertificazione del danno subito resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti, da inoltrare tramite email all’indirizzo di posta elettronica BNTPortfolio.SECS@finint.com con oggetto “Moratoria mutui comuni Regione Toscana – eventi verificatisi nei giorni 19 e 20 settembre 2014”.
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